lunedì 15 aprile 2013

allora forse non è chiaro

si può essere o non essere d'accordo sulla norma, ma, prima di parlare a vanvera, bisognerebbe conoscerla.
quindi, siccome evidentemente non la conosce nessuno, sento la necessità di ripetermi, per il bene comune:

non è reato avere rapporti sessuali con una persona che ha compiuto gli anni quattordici 

(art. 609 quater codice penale)

andate e diffondete.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Non pensavo che la normativa italiana in merito agli abusi sessuali attraesse tanto interesse internazionale. Comunque, tanto per arricchire la collezione e chiarire ancora meglio il concetto, art. 600-bis c. 2: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000"

pim ha detto...

cioè, se una diciassettenne viene a letto con me perché le piaccio, tutto bene. se viene a letto con me perché sono famoso, tutto bene. se viene a letto con me perché sono ricco e pensa che dopo l'incontro io essendo ricco sia anche magari generoso con lei, visto che non esiste uomo che non paghi, comunque la si metta, per scopare, tutto bene. se viene a letto con me perché, seppure sia io brutto e non famoso e non ricco, comunque spera in un regalino, tutto bene. se invece io a questa stessa ragazza, che è libera di scegliere se venire a letto con me o no, e può lecitamente farlo, e se sceglie liberamente di farlo come sappiamo non è reato, se io le dico sai se vieni a letto con me ti faccio una ricarica telefonica e lei dice sì, io vado in galera. cioè, se io non glielo dico prima e gliela faccio dopo, la ricarica, va bene. se glielo dico prima, no.
e se è lei a chiedermelo? la norma non è chiara. cioè se la ragazza mi dice te lo succhio se mi compri il telefonino e io accetto, vado dentro. se me lo succhia perché le piace, resto fuori. e se io anche se ho promesso di non fare nessun regalo, dopo la cosa sono proprio contento e mi viene voglia di farle un regalino? sembra tutto ok. a meno che lei non dica che il regalo era il prezzo della prestazione. in quel caso sono inguaiato. ovvero, in sintesi, scopate tutte le minorenni che volete, ma non fate loro mai un regalo.

c'è di che mandarlo in galera, il nano, vecchio sporcaccione che non è altro.

W.B. ha detto...

Da notare Cassazione 7368/2012: "In tema di prostituzione minorile, rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire. (Fattispecie di prestazione chiesta ed ottenuta via telefono)". Interagire.

pim ha detto...

il diritto penale. che materia sublime.

"presidente, il mio cliente non conosceva personalmente la signorina B. e certo non le aveva chiesto la copia del documento via fax prima della telefonata (pausa), e anche se gliel'avesse chiesto, avrebbe potuto essere un documento di un'altra persona, quindi come possiamo, al di là delle eccezioni già formulate all'udienza preliminare, come possiamo essere sicuri del fatto che il mio assistito conoscesse della minore età della signorina B.?"

e se, dopo aver consumato la prestazione, essendo il 15 luglio - giornata molto calda - le offro una coca?
la norma è chiarissima: vado dentro lo stesso. rientra nel caso delle "altre utilità".

quindi, ribadisco, fate tutto quello che volete, ma, dopo, scappate, scappate a gambe levate.
se non volete scappare e pensate che sia carino bere qualcosa insieme, esigete l'esibizione di documento d'identità o altro equipollente.

Anonimo ha detto...

eh già è proprio così ma Nemesi adirata non ha mancato di colpire l'autore della norma poco chiara (e molto ipocrita...): lo stesso SB!!!